La questione in esame è sorta a seguito di uno sfratto per finita locazione intimato dalla società proprietaria dei fondi commerciali siti all’interno di un grande centro commerciale ad una piccola lavanderia.
Il conduttore della lavanderia si era visto negare dalla società proprietaria del fondo locato, il riconoscimento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale pari a diciotto mensilità del canone di locazione, sul presupposto del c.d. “avviamento parassitario” , che si verifica laddove la clientela non è il prodotto dell’attività del conduttore, ma è un riflesso della peculiare collocazione dell’immobile all’interno di un complesso ampio in cui utenti garantiscono un flusso stabile della domanda.
La Corte, con specifico riferimento all’attività di lavanderia, ha invece ritenuto che l’indennità di perdita di avviamento commerciale sia dovuta, in quanto non pare possibile ipotizzare un contatto puramente casuale con la clientela del centro commerciale, se solo si considera che il cliente si rivolge appositamente alla lavanderia, portando con sé gli indumenti o quanto altro intenda far lavare. La lavanderia ha dunque una clientela propria ancorché condivisa con altri esercizi del Centro commerciale, che la sceglie e che continua a sceglierla, per l’effetto dell’attività prestata, e quando si sia creato quel rapporto di fiducia e di gradimento commerciale che induce il cliente a continuare ad utilizzarla e che integra, per l’appunto, l’avviamento.